NON FARE DELLA TUA VITA UN GIOCO

GIOCO D’AZZARDO: LE NORME APPROVATE DAL COMUNE DI ROMA

DiA.E.C.I. LAZIO

GIOCO D’AZZARDO: LE NORME APPROVATE DAL COMUNE DI ROMA

Riteniamo utile riportare e riassumere qui di seguito le norme approvate dal Comune di Roma con i principali regolamenti relativi alle sale gioco, agli esercizi dedicati al gioco d’azzardo.

“Premessa. Il Comune di Roma il 9 Giugno 2017 ha approvato un Regolamento sulle sale da gioco e i giochi leciti (n. 31 del 2017) che disciplina le concessioni delle licenze relative all’esercizio di giochi leciti (sale pubbliche da gioco) per la “tutela dei minori, degli utilizzatori, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività“ (art.2, comma 2). Successivamente, il 17 aprile 2018, all’interno del Regolamento Attività Commerciali (n. 47 del 2018) sono state inserite altre norme in materia di gioco d’azzardo.

Gli aspetti principali dei due regolamenti possono essere così riassunti.

Finalità dei provvedimenti. Il primo Regolamento (che richiama nelle premesse la Legge Regionale n.5 del 2013 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”) è volto “a limitare le conseguenze sociali dell’offerta di gioco su fasce di utenti psicologicamente più vulnerabili“ e si prefigge di “prevenire e contrastare la propensione al Gioco d’Azzardo Patologico (G.A.P.); garantire che ogni forma di gioco lecito avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli, per la salute pubblica, la serenità domestica, l’integrità del tempo di lavoro, l’aggregazione sociale, la sicurezza urbana, la viabilità, il decoro, la quiete pubblica e contrastando, altresì, i fenomeni di dequalificazione territoriale; disincentivare il gioco compulsivo” (art.2, comma 1).

Inoltre “l’Amministrazione si impegna ad impostare specifiche restrizioni alla navigazione internet (c.d. “content filtering”) alla rete wireless di Roma Capitale, volte ad impedire l’accesso a siti web nei quali è possibile giocare d’azzardo on-line” necessarie (art.2).

Il secondo Regolamento è finalizzato a tutelare il Centro storico di Roma, riconosciuto come Sito Unesco, includendo le sale per videogiochi, biliardi ed altri giochi leciti di cui all’art. 10 T.U.L.P.S tra le attività incompatibili con le esigenze di tutela dei valori ambientali e urbanistici del Centro storico di Roma.

Divieti riguardanti l’ubicazione degli esercizi dedicati al gioco d‘azzardo. Ai sensi degli artt. 6 e 8 del Regolamento sulle sale da gioco e dell’art. 11 del Regolamento sulle attività commerciali l’esercizio delle attività di gioco è vietato:

  • in caso di mancato rispetto della distanza dai luoghi sensibili di almeno 350 metri all’interno del perimetro dell’ “Anello Ferroviario” di cui alla Zona 2 del PGTU e di almeno 500 metri al di fuori di esso (istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziale operanti in ambito sanitario o socioassistenziale);
  • in caso di presenza all’interno del locale di sportelli bancari, postali o bancomat, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco;
  • negli immobili di proprietà di Roma Capitale e delle società da essa controllate o partecipate;
  • in immobili vincolati, ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici;
  • nei chioschi su suolo pubblico;
  • all’interno del Centro storico, con particolare riguardo ai tessuti T1, T2, T3, T4, T5 ovunque localizzati e T6 localizzati all’interno del Municipio Roma I;
  • negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all’interno di istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie, centri di formazione professionale, luoghi di culto, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale, strutture ricettive per categorie protette, parchi e altri spazi verdi pubblici attrezzati, musei civici e nazionali, caserme attive, centri di accoglienza per richiedenti asilo, centri per l’impiego;
  • all’esterno dei locali;
  • nei circoli privati che risultano come luoghi sensibili.

Giochi vietati. La tabella dei giochi proibiti deve essere esposta nei locali (artt. 4 e 9). È vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano di giocare collegandosi a piattaforme per il gioco on-line (cc.dd. “totem” e similari) (art. 3).

Divieto di accesso dei minori. È previsto l’obbligo di identificazione die minori di anni 18 al fine di inibire loro l’uso degli apparecchi e l’accesso nelle sale riservate al gioco (art. 8).

Informazioni per i giocatori. Deve essere esposto su ciascun apparecchio il cartello indicante i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti e il cartello indicante il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni. All’ingresso e all’interno dei locali devono essere esposti in modo visibile il materiale informativo predisposto dalla competente A.S.L. (diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici) nonché il cartello predisposto da Roma Capitale contenente le informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest e il cartello indicante gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio (art. 9).

Nuove sale da gioco. Il regolamento precisa procedura e requisiti (tra cui il fatto di non aver subito misure di prevenzione ai sensi della normativa antimafia) per l’apertura di nuove sale (art. 7).

Pubblicità. Viene vietata la pubblicizzazione all’interno e all’esterno dei locali di vincite appena accadute o storicamente avvenute, così come l’installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente sia all’interno che all’esterno degli esercizi; è altresì vietata l’attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco e dell’attività secondaria e complementare di somministrazione di alimenti e bevande (art.9).

Esercizi no slot. Gli esercizi commerciali che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d’azzardo potranno esporre il marchio regionale “Slot free-RL”, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2013 (art. 9, comma 8).

Revoca e sospensione della licenza: viene sospesa nei casi previsti dalla normativa di settore (art.11)

Limitazione orari. Il Regolamento rinvia ad una successiva ordinanza del Sindaco, approvata nel giugno 2018 la fissazione degli orari di apertura delle sale da gioco e delle fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro (art. 12).

Sanzioni. Per le violazioni del Regolamento sulle sale da gioco è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo è determinato dalla Giunta (art. 13). Il Regolamento sulle attività commerciali prevede la sospensione dell’attività (art. 15).

Fonte: www.avvisopubblico.it

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